Le recenti decisioni del TAR Lazio e del Tribunale di Roma riaprono il dibattito sul ruolo del Garante Privacy: non solo autorità che sanziona, ma anche istituzione sottoposta al controllo dei giudici. Al centro ci sono trasparenza, accesso civico, limiti delle sanzioni e competenza nei procedimenti europei sui dati personali.
Il Garante per la protezione dei dati personali vive una fase di crescente esposizione giudiziaria. Il caso più recente riguarda il ricorso legato a Report: in un comunicato del 5 giugno 2026, l’Autorità ha sostenuto che il TAR Lazio avrebbe confermato la correttezza del suo operato su tre profili, lasciando aperta la valutazione di un’impugnazione sul quarto, relativo al bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.
Il nodo riguarda l’accesso civico generalizzato, previsto dal d.lgs. 33/2013, che consente a chiunque di chiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, entro i limiti dell’articolo 5-bis. ANAC ricorda che tale accesso serve a favorire il controllo diffuso sull’attività amministrativa e sull’uso delle risorse pubbliche.
La vicenda è politicamente e istituzionalmente delicata: l’Autorità chiamata a tutelare la privacy deve dimostrare, quando è essa stessa parte del procedimento, la capacità di applicare il bilanciamento anche ai propri atti.
Sul fronte sanzionatorio, il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 15 milioni di euro irrogata a OpenAI per ChatGPT. Il provvedimento del Garante risulta temporaneamente rimosso dal sito dell’Autorità dopo la sentenza n. 4153/2026, pubblicata il 18 marzo 2026. La decisione si collega anche al principio dello “sportello unico” previsto dal GDPR per i trattamenti transfrontalieri, secondo cui l’autorità capofila è l’interlocutore principale del titolare del trattamento.
Un altro precedente riguarda la Rai: il 26 gennaio 2026 il Garante ha preso atto dell’annullamento, da parte del Tribunale di Roma, della sanzione relativa alla diffusione dell’audio della conversazione tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie, riservandosi il ricorso in Cassazione.
Il quadro suggerisce una lezione per imprese, enti pubblici e professionisti: le decisioni del Garante non sono atti intoccabili. Possono essere contestate nel merito, nella competenza e nella procedura. Il punto etico resta centrale: la tutela dei dati personali non può diventare opacità amministrativa, ma la trasparenza non deve trasformarsi in esposizione indiscriminata di informazioni personali.
Breve approfondimento e cronologia
2013 — Il d.lgs. 33/2013 disciplina trasparenza, obblighi di pubblicazione e accesso civico.
2016 — ANAC approva la delibera n. 1309 con le linee guida sui limiti dell’accesso civico generalizzato.
18 marzo 2026 — Il Tribunale di Roma annulla la sanzione del Garante a OpenAI; il provvedimento viene temporaneamente rimosso dal sito dell’Autorità.
5 giugno 2026 — Il Garante comunica l’esito del ricorso Report davanti al TAR Lazio, rivendicando la correttezza del proprio operato su tre profili.
Consigli di approfondimento: leggere le linee guida ANAC sull’accesso civico, la pagina del Garante sull’autorità capofila GDPR e i comunicati ufficiali del Garante sui casi Report, Rai e OpenAI.
Abstract: pro, rischi etici e conseguenze sociali
La crescente sindacabilità degli atti del Garante può rafforzare lo Stato di diritto, migliorare la qualità delle istruttorie e rendere più equilibrato il rapporto tra autorità pubblica e soggetti sanzionati. Il rischio, però, è una delegittimazione generalizzata dell’Autorità, soprattutto in una fase in cui privacy, intelligenza artificiale e dati personali richiedono controlli forti. Sul piano sociale, il punto di equilibrio sarà decisivo: più trasparenza può aumentare la fiducia dei cittadini, ma solo se accompagnata da una tutela rigorosa dei dati personali e da procedure realmente verificabili.







